Con la sentenza n. 2525 del 17/12/2020 il TAR Milano ha affermato che la Regione non può riconoscere indistintamente tutti i comuni meritevoli della qualifica di “località turistica” o “città d’arte”, al fine di istituire l’imposta di soggiorno, dal momento che all’interno di una regione coesistono comuni a forte vocazione turistica e comuni che costituiscono più semplicemente centri abitati funzionali ad esigenze puramente residenziali, commerciali o industriali.
Com’è noto non tutti i comuni (che non siano capoluogo di provincia o facenti parte di unioni di comuni) possono istituire l’imposta di soggiorno, ma solo quelli . . .
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