Pare circoli un’interpretazione assai restrittiva del d.m. 17 marzo 2020, che ritiene che la possibilità di aggiungere agli spazi assunzionali determinati applicando la Tabella 2 del decreto i resti del turn-over dei 5 anni precedenti sia da assumere invece come mera alternativa: i comuni, secondo questa lettura penalizzante, dovrebbero scegliere se applicare i valori individuati dalla Tabella 2 oppure sfruttare il turn-over residuo.
L’impostazione ci sembra però illogica, per diverse ragioni . . .
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