L’art. 12 del D.L. 132/2014 (convertito in legge con modifiche con L. 164/2014), prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale possibilità è prevista solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. Vediamo quali.
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune, con tale modalità semplificata, è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci . . .
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