La legge 145/2018 ai commi 897 e 898, disciplinando i vincoli di finanza pubblica, norma l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ponendo limiti ben precisi, ma consentendo anche agli enti che registrano un disavanzo (anche derivante dal riaccertamento straordinario dei residui) l'applicazione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il . . .
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