Le fatture, le ricevute e le quietanze relative a corrispettivi assoggettati ad I.V.A. sono escluse dall’assoggettamento ad imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 6 della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972. La norma fissa il principio della alternatività tra imposta sul valore aggiunto ed imposta di bollo.
Viceversa devono essere assoggettati ad imposta di bollo nella misura di euro 2,00 i documenti emessi per importi superiori ad euro 77,47 senza addebito di I.V.A. o comunque riferiti a corrispettivi non soggetti ad I.V.A..
La norma prevede . . .
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