Finora, nel caso in cui un Ente avesse deciso, motivandolo adeguatamente, di riutilizzare un lavoratore oltre il periodo di 36 mesi previsto dalla legge, avrebbe fatto riferimento alla nota n. 37.562/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale si legge che il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato consentirebbe di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal d.lgs. 368/2001 (ora d.lgs. 81/2015).
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