Il 28 febbraio scade il termine per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.
L’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 600/73, dispone che il sostituto d’imposta deve effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il conguaglio fra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sugli stessi, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia e delle “altre . . .
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