Come è noto la legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) all’art.1, comma 646, lettera f) ha concesso agli enti locali un mese in più per l’approvazione del bilancio consolidato, posticipandone il termine al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. Sono tuttavia rimaste invariate le tempistiche per l’avvio delle attività propedeutiche alla sua stesura e predisposizione. I componenti del gruppo devono comunque trasmettere all’ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito nel proprio Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto . . .
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