Divieto di pantouflage: l’incarico in destinazione deve presentare gli elementi della stabilità e della continuità

L’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa in merito alla possibile violazione del divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001) da parte di un soggetto che ha ricoperto, sino al 29 dicembre 2024, l’incarico di dipendente di una AUSL con la qualifica di dirigente medico e Responsabile sanitario dei servizi Zona, e che a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro, avrebbe stipulato, in data 27 marzo 2025, un contratto di prestazione d’opera libero professionale con una Fondazione la quale ha intrattenuto rapporti contrattuali con l’AUSL.

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