Un azienda sanitaria ha rigettato parzialmente un’istanza di accesso civico presentata da un’organizzazione sindacale diretta ad ottenere una pluralità di documenti relativi alla valutazione della performance dei dirigenti.
L’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013, ritenendo che l’ostensione dei documenti potesse arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, con particolare riferimento a valutazioni individuali, giudizi professionali e informazioni non ulteriormente anonimizzabili. L’amministrazione ha comunque fornito le indicazioni riguardanti i temi della valutazione . . .
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