In riferimento alla cancellazione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale, nel caso in cui il responsabile della convivenza anagrafica della struttura di accoglienza presso cui gli stessi sono iscritti, segnali la revoca delle misure di accoglienza o l'allontanamento non giustificato dei soggetti stessi, ricordiamo che non deve essere aperta la procedura di irreperibilità, infatti in questi casi è prevista la cancellazione immediata.
L'art. 5-bis - comma terzo - del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142, prevede:
"La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione . . .
Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
SEI UN NUOVO CLIENTE?
Per continuare a consultarlo
RegistratiSei già abbonato?
Accedi per visualizzare i contenuti