Divieto di pantouflage: i poteri autorizzativi e negoziali vanno esercitati in modo “concreto ed effettivo”

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è tornata ad occuparsi del c.d. divieto di pantouflage.

Il divieto, disciplinato dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione.

La normativa . . .

Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

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