No all’imposta di bollo sulle comunicazioni obbligatorie all’INAIL in materia di sicurezza sul lavoro

La risposta a interpello n. 260/2025 affronta in modo puntuale il tema della debenza dell’imposta di bollo sulle comunicazioni che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a trasmettere all’INAIL in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’art. 71 del DLgs. 81/2008, il datore di lavoro deve garantire che le attrezzature siano idonee, sicure e mantenute in efficienza. Il comma 11 prevede un sistema strutturato di verifiche periodiche per i mezzi elencati nell’Allegato VII (es. piattaforme elevabili, gru su autocarro, apparecchi di sollevamento oltre i 200 . . .

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