Le risposte agli interpelli nn. 125 e 161 del 2025 sollevano importanti questioni in merito al trattamento IVA delle attività connesse alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
Entrambe confermano l’orientamento restrittivo adottato dall’Agenzia delle Entrate nell’applicazione dell’art. 10, comma 1, n. 22) Dpr 633/72, che prevede, tra le altre, l’esenzione IVA per le prestazioni “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.
La ratio della norma è quella di escludere dall’imposizione i servizi ritenuti di rilevante utilità sociale e culturale . . .
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