Con il parere nr. 76/2025 la sezione regionale della Corte dei conti della Calabria, in risposta alla richiesta di parere di un comune in relazione a ritardati pagamenti di utenze elettriche, si è espressa dicendo che non è possibile riconoscere come debiti fuori bilancio gli interessi di mora dovuti a titolo di risarcimento per il ritardato pagamento.
L’impossibilità del riconoscimento deriva dal fatto che mancano i requisiti previsti dall’articolo 194 comma 1 lett. e) del Tuel che subordina il . . .
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