La recente ordinanza n. 14178/2025 della Corte di Cassazione assume particolare rilevanza poiché fornisce importanti chiarimenti sui criteri interpretativi da adottare per una corretta applicazione delle esenzioni Iva previste dall’art. 10, comma 1, nn. 19 e 21, Dpr 633/72, con riferimento alle prestazioni rese da strutture socio-sanitarie e assistenziali.
La vicenda trae origine dal diniego, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del rimborso del credito Iva maturato da una residenza sanitaria assistenziale (RSA), sulla base dell’assimilazione della struttura alle case di riposo. Secondo l’Agenzia, infatti, l’attività della RSA rientrerebbe nell’ambito . . .
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