La concessione del servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento non modifica la natura dell’entrata, che resta un provento pagato dall’utente-cittadino all’amministrazione per la resa di un servizio pubblico. Siccome secondo l’articolo 7 comma 7 del Codice della Strada i proventi derivanti dai parcheggi devono essere utilizzati per la realizzazione, manutenzione e gestione delle aree di sosta, nonché per interventi destinati al miglioramento della mobilità urbana e al finanziamento del trasporto pubblico locale, gli enti - che proprio in questi giorni stanno predisponendo il rendiconto - devono fare attenzione a far confluire le eventuali . . .
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