La relazione degli organi di controllo interno sui conti giudiziali, prevista dall'art. 139, co. 2 del D.lgs. 174/2016, rientra tra le attività assegnate al revisore dei conti: l'ulteriore conferma arriva dalla sentenza n. 11/2024 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Veneto.
La norma citata dispone quanto segue:
L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
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