Un comune ha respinto una richiesta di accesso civico diretta ad ottenere le manifestazioni di interesse inviate al sindaco dagli attuali membri della Commissione Consultiva della Mobilità, richiamando il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013. Nel provvedimento di diniego è stato evidenziato che le manifestazioni di interesse, presentate mediante l’utilizzo del modulo pubblicato contestualmente all’avviso pubblico, contengono dati ed informazioni di carattere strettamente personale (dati anagrafici, la dichiarazione di cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, la conoscenza sul funzionamento della commissione e la maturata esperienza . . .
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