L’Accesso agli atti di gara, nonché quella della fase esecutiva dei contratti, può essere esercitato per finalità differenti, che trovano uno specifico supporto normativo nelle corrispondenti disposizioni, ovvero legge 241/90 (disciplina generale) e art. 53 del d.lgs. 50/2016 (disciplina speciale) per l’accesso c.d. documentale, e il d.lgs. 33/2013 per quello civico generalizzato.
La finalità dell’accesso documentale è quella di consentire l’esercizio di facoltà oppositive e difensive a tutela di posizioni giuridiche qualificate (con obbligo di motivazione). Diversa la finalità dell’accesso civico generalizzato che si sostanzia nella promozione della partecipazione degli . . .
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