La Corte dei conti torna sull’importante tema della corretta contabilizzazione dei trasferimenti a rendicontazione. A farlo, da ultimo, è la Sezione Lombardia nei confronti di un comune in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione. L’istruttoria svolta dai magistrati contabili confermava la presenza, tra i residui attivi risultanti dal rendiconto, di crediti relativi a trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni per spese di investimento, qualificabili come contributi a rendicontazione ai sensi dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.6, lettera c). Per essi il comune, debitamente interpellato, confermava di aver completato il . . .
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