Con la risposta n. 79/2026, l’Agenzia delle Entrate torna sul perimetro applicativo dell’esenzione IVA per la formazione del personale degli enti pubblici.
Il riferimento normativo, come noto, è duplice. Da un lato, l’art. 10, comma 1, n. 20), Dpr 633/1972 esenta le prestazioni educative e didattiche, comprese quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, ma richiede – oltre al requisito oggettivo – anche quello soggettivo, cioè il riconoscimento del prestatore da parte della pubblica amministrazione.
Dall’altro, l’art. 14, comma 10, L. 537/1993 introduce una disciplina speciale . . .
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