«In tema di contributi pubblici, ed ai fini della determinazione dell'imponibile iva, qualunque sia la sovvenzione erogata all'operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrisposto dai terzi fruitori del servizio prestato dall'operatore è necessario che essa incida sul corrispettivo integrale o parziale di un'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatore di servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore a quello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni . . .
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