La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 05.02.2026 Causa C-810/24 ha dichiarato l’illegittimità del diritto di prelazione, previsto oggi dall’art. 193 del d.lgs. 36/2023, a favore del promotore privato nelle procedure di finanza di progetto, per il contrasto con i principi fondamentale dell’Unione Europea.
Nella sentenza si evidenzia che il diritto di prelazione di cui gode il promotore ha per effetto che i prezzi proposti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non determinano direttamente e definitivamente la graduatoria degli offerenti. Consentendo al promotore di allinearsi . . .
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