L’istituto trova disciplina negli articoli 250 e seguenti del codice civile e presuppone una preventiva attività istruttoria finalizzata alla verifica dell’assenza di impedimenti giuridici. A tal fine, è necessario acquisire copia integrale dell’atto di nascita del figlio e degli atti di nascita di entrambi i genitori, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di condizioni per le quali la normativa preveda l’obbligo di autorizzazione del tribunale, nonché l’assenza di annotazioni relative a provvedimenti di interdizione che incidano sulla capacità di effettuare il riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio può essere formalizzato dinanzi all’ufficiale dello stato civile . . .
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