Accade molto spesso che una coppia di coniugi, coabitanti allo stesso indirizzo, una volta ottenuta la sentenza di separazione, chieda di dividere gli stati di famiglia, pur mantenendo la medesima residenza.
Il DPR 223/89 all’art. 4 (Famiglia anagrafica) prevede:
“1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”
D’altro canto l’Istat nelle Avvertenze, note illustrative e normativa . . .
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