La disciplina della detraibilità IVA sugli immobili abitativi ha storicamente generato contrasti interpretativi, con impatti significativi anche per gli Enti locali.
L’art. 19-bis1, comma 1, lett. i), DPR 633/1972 pone una regola di indetraibilità oggettiva dell’IVA “relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi.” L’indetraibilità non opera nei confronti delle imprese aventi quale oggetto esclusivo o principale la costruzione dei suddetti fabbricati o delle relative porzioni, né nei . . .
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