L’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa in merito all’ipotesi d’incompatibilità in capo ad un soggetto che ricopra contemporaneamente il ruolo di consigliere comunale, di consigliere provinciale e di presidente dell’ente di governo d’ambito territoriale (EGATO).
L’art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte . . .
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