In merito al rilascio dell’attestato di soggiorno permanente per cittadini dell’Unione europea, i quali hanno maturato i requisiti per il rilascio negli anni addietro, ma non hanno in quella fase richiesto il documento, si precisa quanto segue.
In riferimento ai requisiti, quello che importa è averli comunque maturati precedentemente nel corso di 5 anni continuativi. Il diritto viene in essere dopo cinque anni di possesso ininterrotto dei requisiti richiesti e l'attestazione ne è il suo riconoscimento. La mancata richiesta dell'attestazione non può condizionare l'acquisizione del diritto. Pertanto, una volta maturato, il diritto non viene perso, anche se . . .
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