La salvaguardia degli equilibri di bilancio ed il conseguente assestamento generale da approvarsi in consiglio entro il 31 luglio rappresentano uno snodo fondamentale nella gestione del bilancio di esercizio. Fra le verifiche che devono essere fatte in questa occasione vi è quella della corretta quantificazione del fondo perdite delle società partecipate. Ai sensi dell’art. 21 del TUSP (dlgs. n. 175/2016) vige infatti l’obbligo di accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Per le sole società che svolgono servizi pubblici a . . .
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