Con delibera n. 134 del 2 aprile 2025, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che un dirigente universitario non può essere contemporaneamente membro del Consiglio d’Amministrazione dell’ateneo.
Nel caso di specie, l’istruttoria condotta dall’ANAC ha evidenziato che il soggetto ricopriva sia il ruolo di dirigente Responsabile della Segreteria Tecnica Sistemi e Servizi Informatici – CIAM sia quello di componente del CDA dell’ateneo.
I due incarichi sono incompatibili in base all’articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 39/2013, il quale dispone che “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni . . .
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