La somma che una società si impegna a versare, a titolo di “contributo” per le spese legali, direttamente all’avvocato della controparte, a fronte della rinuncia alla prosecuzione del giudizio, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA.
Tale importo, infatti, non rappresenta un corrispettivo per una prestazione di servizi resa nell’ambito di un contratto di mandato professionale, in quanto non sussiste alcun contratto di prestazione di servizi tra la parte che effettua il pagamento (la società istante) e l’avvocato (beneficiario del pagamento).
L’accordo transattivo sconta invece l’imposta di registro proporzionale al 3% della . . .
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