L’ANAC è tornata ad occuparsi del divieto di pantouflage, disciplinato dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”
L’art. 21, del decreto legislativo 8 aprile 2016 . . .
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