Con la sentenza del 28 novembre 2024 nella causa C-622/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che gli importi dovuti per lavori non eseguiti a seguito della risoluzione del contratto sono soggetti ad IVA. Tale principio si applica qualora il fornitore si renda disponibile ad eseguire la prestazione pattuita, ma la sua esecuzione sia impedita da circostanze imputabili al committente, come nella fattispecie della risoluzione unilaterale del contratto da parte di quest’ultimo.
L’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA prevede che sono soggette all’IVA “le prestazioni di . . .
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