La separazione facoltativa delle attività ai fini IVA

La sentenza della Cassazione n. 24022 del 6.09.2024 specifica che, per poter derogare al principio generale dell'applicazione unitaria e cumulativa dell'IVA, mediante l'opzione per l'applicazione separata ex art. 36, comma 3, del DPR 633/72, non è sufficiente un atto di volontà.

La scelta di adottare contabilità separate è ammessa, solo laddove le diverse attività economiche (imponibili ed esenti) siano:

- sostanzialmente diverse (non essendo decisiva sul punto la mera attribuzione di un diverso codice ATECO);

- effettivamente scindibili, sulla base di criteri oggettivi, così da essere suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa . . .

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