“La determina di annullamento parziale della graduatoria si inserisce in un contesto di discrezionalità amministrativa, anche tecnica, trattandosi di autonoma scelta di merito effettuata all’esito di una ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati, dell’interesse primario pubblico da perseguire in concreto e non risultando essere trasmodato l’esercizio di tale potere discrezionale in una distorsione funzionale di fini pubblici. Più precisamente, la scelta di annullare selettivamente la graduatoria di concorso limitatamente ai soli idonei non ancora assunti alle dipendenze dello stesso Ente o di altri Enti terzi, è frutto di un bilanciamento di interessi che tiene . . .
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