Fra le molte verifiche da fare in sede di salvaguardia spicca indubbiamente quella relativa alla situazione dei debiti/crediti con i propri organismi partecipati. La riconciliazione delle eventuali discordanze delle partite debitorie e creditorie emerse in sede di rendiconto di esercizio deve infatti avvenire senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso mediante l’adozione dei provvedimenti necessari. Così notoriamente dispone l’art.11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011 nel definire il contenuto della relazione sulla gestione di cui all’art. 231 del Tuel . . .
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