In questo intervento cercheremo di fare chiarezza sul rilascio di elenchi anagrafici. A questo proposito citiamo un concetto applicabile in generale ai dati anagrafici: la comunicazione, da parte di un soggetto pubblico, a privati o a enti pubblici economici, e la diffusione da parte di un soggetto pubblico, sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Le norme relative a tale concetto sono, in particolare:
L'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed . . .
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