Alle forniture di energia effettuate nei confronti di asili nido, scuole materne, elementari e medie non può applicarsi l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per la destinazione ad uso domestico. Le scuole e gli asili, infatti, difettano del carattere residenziale richiesto dalla norma di riferimento che, inquanto agevolativa, è di stretta interpretazione e va valutata conformemente al suo senso abituale.
Questo, in estrema sintesi, l’importante chiarimento offerto dalla Suprema Corte con l’ordinanza 14097/2024 del 21 maggio.
Come noto, la parte III della tabella A, allegata al DPR 633/72 ai nn. 103 . . .
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