In materia Iva non si riscontrano indicazioni per la definizione puntuale del concetto di “bene ammortizzabile”, nonostante la sua essenzialità, ad esempio, nell’ambito dei rimborsi o delle rettifiche della detrazione.
Nel contesto delle imposte sui redditi ne si ha invece una enunciazione negli artt. 102 e 103 TUIR, in virtù dei quali è possibile affermare che sono da considerare ammortizzabili i beni utilizzati in modo durevole nell'attività dell'impresa direttamente dall’imprenditore, che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. I requisiti essenziali dei beni ammortizzabili, anche in virtù dell’art. 2424 c . . .
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