In sede di rendiconto l’Ente, si troverà a definire il proprio risultato di amministrazione per arrivare a determinare la quota libera di risorse disponibili per l’annualità successiva. Qualora detto risultato risulti inferiore alle quote accantonate, vincolate e destinate, l’Amministrazione si troverà in disavanzo per tale importo negativo.
Secondo quanto previsto dall’art. 188 del TUEL al comma 1:
“L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in . . .
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