La modifica è probabilmente passata in sordina, ma il D.M. del 25/07/2023 è intervenuto anche sul principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale – allegato n. 4/3 al d.lgs. n.118/2011. Essa ha riguardato il paragrafo 6.2 in materia di rappresentazione nello Stato patrimoniale delle disponibilità liquide al 31/12. La lettera d) è stata infatti così riformulata: “(…) l’ammontare delle giacenze del conto di TU presso la Banca d’Italia è rilevato distintamente solo alla data del 31 dicembre stornando il conto 1.3.4.01.01.01 “Istituto tesoriere/cassiere” ed accreditando il conto 1.3 . . .
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