Sentenza di divorzio da annotare e istanza di parte

Sorgono spesso dei dubbi sul fatto che un cittadino possa presentare direttamente una sentenza di divorzio all'ufficiale di stato civile  per l’annotazione sugli atti, oppure sia sempre necessario attendere la trasmissione da parte della cancelleria del Tribunale.

Il DPR 396/2000 all’Art. 102 (Procedure di annotazione), in riferimento alla questione, prevede:

“1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di . . .

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