La modifica dell’art. 21-bis comma 1 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto il termine di presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica I.V.A. relativa al secondo trimestre al 30 settembre di ogni anno.
La trasmissione di una comunicazione contente dati errati, così come il tardivo o l’omesso invio costituiscono un comportamento soggetto ad una sanzione che va da euro 500,00 ad euro 2.000,00. La sanzione è ridotta della metà, cioè da euro 250,00 ad euro 1.000,00, se viene effettuata la trasmissione ovvero . . .
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