Sul tema dell’anticipazione del prezzo degli appalti, ora disciplinato dall’art. 125, il nuovo Codice ricalca in buona parte quanto già previsto dall’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016. Non manca, tuttavia, una importante novità. Resta confermata la previsione normativa secondo la quale sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Questa va corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. Parimenti, tale facoltà resta subordinata alla . . .
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