Descriviamo brevemente la procedura che l’ufficiale di stato civile deve seguire nel caso in cui in fase di redazione di un atto lo stesso commetta un errore materiale, distinguendo l’ipotesi in cui l’atto sia già chiuso da quella in cui l’atto non sia ancora stato firmato né dal dichiarante, né dall’ufficiale di Stato Civile.
Nel primo caso l’art. 98, 1 comma del DPR 396/2000 prevede che: “L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso . . .
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