Trattiamo il caso in cui pervenga dal Tribunale la comunicazione di applicazione della misura della sorveglianza speciale a carico di un elettore del comune. Vediamo come procedere in questa ipotesi. L’art. 2 del D.P.R. 223/1967 prevede che non sono elettori:
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, finché durano . . .
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