Chiuso il riaccertamento ordinario, il riparto del risultato di amministrazione nelle sue componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati e – per differenza – liberi) passa necessariamente anche per la verifica dell’eventuale quota da accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC) ai sensi dell’art.1, commi da 859 a 873 della legge n. 145/2018. Come stabilito dal comma 863, il fondo accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 859. Queste prevedono rispettivamente:
a) la riduzione del debito commerciale residuo . . .
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