L’art. 1, comma 276 della Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha modificato il limite dei ricavi il cui mancato superamento consente di tenere la contabilità semplificata ex art. 18, D.P.R. n. 600/73.
Tale disposizione ha comportato, automaticamente, una uguale modifica delle soglie di volume d’affari previsto ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione I.V.A. con cadenza trimestrale
Infatti il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 542/99 prevede, a favore dei contribuenti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti . . .
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