Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 22.09.2022 n. 956 si è pronunciato sulla legittimità di una gara priva del correlativo codice CIG, non richiesto in fase di lancio della procedura, con impossibilità per gli operatori partecipanti di effettuare il pagamento del contributo ANAC quale condizione di ammissibilità dell’offerta. Codice identificativo di gara acquisito dall’Amministrazione successivamente e indicato nella determina di assegnazione provvisoria del servizio.
L’organo giudicante ha ritenuto che dall’omessa preventiva richiesta del CIG non possa derivare come sanzione l’illegittimità del bando e degli atti di gara, in . . .
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